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La posta certificata

Alcune informazioni che potrebbero essere utili per capire meglio lo strumento posta certificata.

Il Comune di Cuasso al Monte (abbinamento al dominio comune.cuassoalmonte.it ) e' dotato di posta elettronica certificata.
Perche' tale strumenta possa essere messo in atto e' necessario utilizzare per la spedizione la casella certificata specifica (tasto Mailcertificata )
La spedizione di posta certificata puo' avvenire anche attraverso un client di posta opportunamente impostato (Outlook,Eudora,Incredimail ect.ect. ),le impostazione del client sono leggermente piu' "complesse" di una comune impostazione di posta ordinaria.
Chi scrive quanto precede e segue (webmaster sito comunale ) SCONSIGLIA di utilizzare la casella di posta certificata tramite client. Consiglia di conseguenza l'utilizzo diretto del server di posta per le spedizioni.
Quanto sopra ovviamente e' da intendersi a titolo personale ed e' considerazione aggiornata ed aggiornabile....

    Al 8 Giugno 2007 il Comune di Cuasso al Monte dispone di UNA casella di posta certificata funzionante con denominazione diversa da tutte le caselle di posta ordinarie preesistenti.
    Qualsiasi casella ordinaria puo' avere un'equivalente di posta certificata tramite opportuna procedura presso server abilitato alla certificazione . La procedura puo' essere messa in essere dall'intestatario del dominio (Sindaco ) o dal responsabile generale della sezione posta elettronica del Comune. Il server da conferma di attivazione tramite mail certficata....alla mail di riferimento per la gestione del dominio,mail che corrisponde nel caso del sito comunale del Comune di Cuasso al Monte a quella del webmaster del sito.

Regolamentazioni per l'assegnazione dello status giuridico di server abilitato alla certificazione elettronica della posta e Info di natura giuridica
Nel caso del dominio comunale la certificazione e' consentita dall'autorizzazione concessa al server Aruba s.p.a

Un server puo' essere abilitato alla certificazione solo se in possesso di requisiti tecnologici organizzativi e finanziari molto solidi (decreto Stanca-Mazzella ).
In ogni caso i requisiti necessari possono essere rintracciati su Cnipa e confermano quanto sopra al fine di entrare nell'elenco pubblico (Cnipa) condizione prima per la validita' dello status di certificazione.

La norma prevede che coloro i quali vogliono esercitare il ruolo di certificatori di firma elettronica devono possedere i requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le banche di cui all'articolo 26 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. Mentre per poter rilasciare certificati dotati del massimo livello di sicurezza e qualità (la firma digitale per intenderci) i certificatori devono: a) avere natura giuridica di società di capitali e un capitale sociale non inferiore a quello necessario, ai fini dell'autorizzazione alla attività bancaria ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (cioè 12,5 miliardi delle vecchie lire); b) garantire il possesso, oltre che da parte dei rappresentanti legali, anche da parte dei soggetti preposti alla amministrazione e dei componenti il collegio sindacale, dei requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche, ai sensi dell'articolo 26 citato del decreto legislativo 1° settembre 1993,n. 385.

    I requisiti soggettivi dei certificatori di firma elettronica sono altresi presenti nella disciplina prevista dal Testo unico sulla documentazione amministrativa e sulle regole tecniche previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2003, n.137.

    In pratica devono esserci i requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le banche di cui all'articolo 26 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. Per poter rilasciare certificati dotati del massimo livello di sicurezza e qualità (la firma digitale ) i certificatori devono invece : a) avere natura giuridica di società di capitali e un capitale sociale non inferiore a quello necessario, ai fini dell'autorizzazione alla attività bancaria ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (cioè 12,5 miliardi delle vecchie lire); b) garantire il possesso, oltre che da parte dei rappresentanti legali, anche da parte dei soggetti preposti alla amministrazione e dei componenti il collegio sindacale, dei requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche, ai sensi dell'articolo 26 citato del decreto legislativo 1° settembre 1993,n. 385.

La posta elettronica certificata Essenzialmente una posta elettronica certifica e' uno strumento che consente a chi ne e' fruitore di documentare con certezza documentata e testimoniata da terzi (il fornitore del servizio )
che un messaggio di posta e' stato recapitato e ricevuto dal server di posta della casella di destinazione
La conferma di avvenuto deposito in area raggiungibile dall'intestatario della caselle destinataria (al di la che il destinatario scarichi o meno il messaggio e con che strumento effettui il download del messaggio,e tantomeno che abbia quindi letto o addirittura compreso e condiviso il significato ect.ect. ) viene fornita dal provider abilitato e fornitore del servizio.
Diventa del tutto equiparabile alla posta con ricevuto di ritorno e ne assume lo stesso valore legale.

Altrettanto NON SI PUO' PENSARE per la posta ordinaria
Essendo di fatto impossibile e del resto necessario di autorizzazioni il controllo dell'avvenuta ricezione su server di destinazione e di conseguenza del porsi in essere delle condizioni necessarie perche' il destinatario possa prendere visione del messaggio.

NON SONO DA CONFONDERE CON LA NATURA GIURIDICA DEL "CONCETTO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA " alcune funzioni presenti in client di posta,essendo giocoforza opzioni disabilitabili dal destinatario ,e in ogni caso non essendo possibile intendere le caratteristiche di un client di posta quali credenziali di affidabilita' o validita' legale documentata.

Pur banale che possa sembrare puo' essere utile ricondursi alla sostanza di una movimentazione di posta elettronica che e' cosa che riguarda ESSENZIALMENTE I SERVER DI SPEDIZIONE E RICEZIONE, e non automatismi di gestione come possono essere sinteticamente intesi i programmi di posta o comunque il sistema personale di gestione della posta nel proprio pc.

Il fondamento giuridico su cui si basa la validità legale della posta elettronica certificata. Il presupposto di base è l'art 14 del dpr 445 2000 che consta di due commi: 1. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario, se trasmesso all'indirizzo elettronico da questi dichiarato. 2. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione di un documento informatico, redatto in conformità alle disposizioni del presente testo unico e alle regole tecniche di cui agli articoli 8, comma 2 e 9, comma 4, sono opponibili ai terzi.

Praticamente, prima del decreto del Presidente della Repubblica sulla posta certificata era sufficiente trasmettere il documento con posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica dichiarato e la trasmissione si dava per avvenuta,
con tutte le conseguenze del caso, oggi invece alla trasmissione si affianca il concetto di consegna al destinatario e di disponibilità (quindi possibilita' di visione ) presso l'indirizzo dichiarato dal destinatario stesso.
Questo ,come gia' scritto, viene certificato al mittente dal server abilitato alla vertificazione della posta elettronica.
E' facile intuire che tutto cio',con le conseguenze eventuali del caso, non puo' avvenire con la posta ordinaria.


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